Due sono le principali novità previste dal nuovo documento. La prima
, per una Desio a misura di bambini, inserisce una nuova tutela rispetto a comportamenti incivili nelle aree verdi a loro dedicate, aumentando inoltre la fascia oraria di garanzia per i loro giochi negli spazi condominiali. La seconda concerne invece i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi, le aree destinate agli animali di affezione, nonché le aiuole e i viali alberati, in cui sarà
vietato lasciare defecare animali nel raggio di 20 m dalle attrezzature destinate al gioco dei bambini, e
fumare nelle aree verdi a meno di 30 metri dalle zone dedicate allo svago dei bambini a tutela della salute degli stessi.
“Il nuovo regolamento indica le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza sul territorio, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune e i cittadini – spiega il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Jennifer Moro. Da oggi Desio potrà contare su un testo adeguato alle nuove esigenze della Comunità, più moderno e agevole”.
LE PRINCIPALI NOVITA’
Art.16 – Fruizione dei giardini pubblici e delle aree attrezzate. Nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi, nelle aree destinate agli animali di affezione nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato lasciare defecare animali nel raggio di 20 m dalle attrezzature destinate al gioco dei bambini (punto 7) e fumare nelle aree verdi a meno di 30 metri dalle zone dedicate allo svago dei bambini a tutela della salute degli stessi (punto 8).
Art. 43 – Attività ludico-ricreative dell’infanzia. Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private, tali attività devono essere favorite e consentite almeno nelle fasce orarie 09:00-13:00 e 16:00-19:00, anche mediante utilizzo di giochi quali, a titolo di esempio, pallone, bicicletta e triciclo, pattini o sketeboard.
Per l’applicazione di questo articolo è stata introdotta la norma transitoria (art. 62), per cui saranno avvisati tutti gli amministratori di condominio, i quali dovranno adeguare i propri regolamenti condominiali a quanto disposto dallo stesso articolo entro dodici mesi dalla cessazione dell’emergenza sanitaria (dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe e modificazioni).
Art. 29 – Manutenzione degli edifici e loro pertinenze. Ogni proprietario è tenuto a provvedere alla manutenzione, cura e pulizia delle mura esterne, degli ingressi, degli androni, delle recinzioni, dei serramenti, dei negozi ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista. In particolare, i proprietari di giardini e terreni devono mantenere la cura degli stessi, evitando il proliferare di erbe infestanti e l’accumulo di rifiuti.
ALTRI CONTENUTI
Aree sgambamento cani (art. 17). Disciplina i comportamenti da adottare presso le aree comunali adibite allo sgambamento dei cani, tra cui, nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere utilizzati museruola e/o guinzaglio.
Pulizia dei centri abitati (art. 19). I luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che risulti pregiudizievole per l’igiene ed il decoro.
Pulizia delle aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio (art. 22). Le aree antistanti i portici, i cortili e le scale e le scale degli edifici, devono a cura del proprietario e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.
Sgombero della neve da tetti e luoghi privati (art. 25). In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere depositata nei luoghi stabiliti dall’Amministrazione Comunale. I balconi e davanzali devono essere sgomberati in modo da non recare molestia ai passanti.
In caso di nevicate, è richiesta la collaborazione per provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza. Neve o ghiaccio sui marciapiedi (art. 26). Durante e dopo le nevicate i proprietari di immobili nonché i titolari di esercizi commerciali, artigianali e Pubblici Esercizi, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, dovranno tenere sgomberato il marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio di m 2 antistante l’immobile […].
Sanzioni (art. 58). In caso di violazione del Regolamenti o di relative ordinanze, è prevista l’applicazione delle sanzioni compresa tra un minimo di 25 e un massimo di 450 euro.